Da Lunedi 6 Dicembre 2021 è entrato in vigore il DL n.172/2021 (“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”), che ha introdotto alcune importanti novità e misure che andranno ad impattare sulle attività economiche e sociali.
In particolare, l’art 1 del su citato DL disciplina l’obbligo vaccinale introducendo, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo, con indicazioni e termini previsti da successiva circolare, a completamento del ciclo vaccinale primario (1° E 2° DOSE).
L’art. 2 estende l’obbligo, oltre che agli operatori sanitari, a ulteriori categorie di lavoratori, quali, tra l’altro, il personale della scuola e quello della difesa e sicurezza. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, pertanto, l’eventuale inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Gli articoli dal 3 al 6 disciplinano l’impiego delle Certificazioni Verdi, in particolare:
L’art. 3 modifica la durata delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, co. 2 del DL n. 52/2021, riducendola da 12 a 9 mesi dalla data di completamento del ciclo vaccinale primario o, in caso di richiamo, dalla data di somministrazione della terza dose o in caso di avvenuta guarigione dalla data di quest’ultima.
L’art. 4 del DL estende, a decorrere dal 6 dicembre 2021, i servizi e le attività per accedere ai quali è obbligatorio il possesso di una certificazione verde COVID-19 (vaccinazione, vaccinazione post guarigione, guarigione e tampone).
L’art.5 e l’art.6 introducono la nozione di Super Green Pass o Green Pass Rinforzato, ovvero di una certificazione di avvenuta vaccinazione o guarigione da Covid-19, e non anche l’effettuazione di un tampone, che consente lo svolgimento di alcune attività e la fruizione di alcuni servizi limitati o sospesi in zona gialla o arancione e non accessibili ai possessori di Green Pass rilasciato semplicemente a seguito di tampone. L’art. 5 istituisce un regime generale per le attività, i servizi e gli spostamenti nelle zone gialle e arancioni, applicabile a decorrere dal 29 novembre 2021, sostituendo la logica della limitazione e/o sospensione con quella della fruizione riservata ai possessori di Green Pass rafforzato. L’art. 6 del DL, in vista del periodo natalizio, prevede che, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, in zona bianca l’accesso alle attività ai servizi per i quali – se fossero in zona gialla – sarebbero previste limitazioni, è consentito esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato. In sostanza, la norma estende in via temporanea alle zone bianche, la nuova disciplina del Super green pass delle zone gialle.
Le misure sul Super green pass non vengono applicate per:
• le zone rosse, nelle quali continuano a valere le limitazioni e le sospensioni previste;
• i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive, riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni sul green pass “base” (vaccinazione, vaccinazione post guarigione, guarigione e tampone);
• l’accesso ai luoghi di lavoro ex art. 9-septies del DL n. 52/2021, per il quale continua a valere la certificazione verde COVID-19 “base”.
• i soggetti di età inferiore ai 12 anni (a prescindere, quindi, da una futura estensione della campagna vaccinale ai bambini con meno di 12 anni) e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (art. 9-bis, co. 3 del DL n. 52/2021).
Gli art. dal 7 al 10 disciplinano i controlli e le campagne di informazione.
Per una visione completa del Testo normativo si rimanda alla pubblicazione ufficiale in gazzetta ufficiale consultabile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg
