La Legge 215/2021 di conversione del Decreto Legge 146/2021, quest’ultimo definito “fisco e lavoro”, ha apportato importanti modifiche al D.Lsg 81.
Le modifiche apportate al Testo Unico riguardano in particolare due dei ruoli fondamentali previsti per la gestione della sicurezza in azienda: Datori di Lavoro e Preposti; novità rilevanti sono state introdotte anche in relazione all’Addestramento obbligatorio che le imprese devono impartire al personale neoassunto.
1.Formazione
Dovranno essere accorpati rivisti gli Accordi attutativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione entro il 30 giugno 2022 da parte della Conferenza permanente Stato-Regioni, al fine di definire durata e contenuti minimi della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro e le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di ogni tipo di percorso formativo e di aggiornamento.
Il datore di lavoro è ora equiparato a dirigenti e preposti in quanto all’obbligo di ricevere una formazione adeguata e specifica, nonché un aggiornamento periodico sulla base dei relativi compiti in materia di salute e sicurezza.
Si chiarisce, inoltre, che l’addestramento per i discenti consiste in una prova pratica finalizzata a comprendere l’uso corretto di attrezzature, dispositivi, macchinari, impianti e sostanze ovvero in una esercitazione applicata qualora oggetto della formazione siano procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere documentati in un apposito registro che potrà avere anche essere su supporto digitale. Tale disposizione è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in GU, cioè dal 21/12/2021.
La formazione dei preposti dovrà avvenire a cadenza biennale ed esclusivamente in presenza. Tale modifica dovrà essere ratificata con la revisione degli Accordi Stato-Regioni entro il 30 giugno 2022.
2.Preposti
La L. 215/2021 modifica gli artt. 18 e 19 del Testo Unico Sicurezza specificando ulteriormente le funzioni e i doveri del preposto e sottolineando la sua rilevanza strategica nel buon funzionamento del sistema di gestione aziendale per la sicurezza sul lavoro.
È stabilito l’obbligo, per datore di lavoro e dirigenti, di individuare e nominare il/i preposto/i alle attività di vigilanza di cui all’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, evidenziando come il preposto non debba subire alcun pregiudizio o impedimento allo svolgimento di tali attività e prevedendo, per il configurarsi di tali circostanze, una sanzione penale punibile con l’arresto da 2 a 4 mesi o con un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Al nuovo art. 19, c. 1, del TUS si stabiliscono i seguenti doveri del preposto:
- Deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte dei singoli lavoratori;
- Deve sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI individuali;
- Deve intervenire nel caso in cui rilevi comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni aziendali in materia di salute e sicurezza, al fine di modificare il comportamento non conforme dei lavoratori e fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Qualora persista l’inosservanza delle regole, il preposto ha l’obbligo di interrompere l’attività del lavoratore informando i superiori. Per tale obbligo per il preposto, nel caso in cui non sia osservato, la L. 215/2021 introduce una sanzione penale punibile con la pena dell’arresto fino a 2 mesi o un’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro;
- Deve interrompere temporaneamente l’attività lavorativa, oltre a segnalare al datore di lavoro o ai superiori le non conformità rilevate, nel caso in cui rilevi deficienze di attrezzature o mezzi di lavoro o di qualsiasi condizione di pericolo rilevata nella propria attività di vigilanza. Per tale obbligo è prevista una sanzione analoga a quella del punto precedente.
3.Sospensione dell’attività di impresa
La L. 215/2021 riscrive anche l’art. 14 del Testo Unico Sicurezza, rafforzando il rapporto causale tra una grave violazione di sicurezza sul lavoro o per lavoro irregolare e la sospensione dell’attività di impresa. Ciò è ribadito anche per quanto riguarda la retribuzione dei lavoratori per i quali si è reso necessario l’allontanamento dal lavoro: il datore di lavoro è ora obbligato alla corresponsione integrale della retribuzione e al versamento dei relativi contributi.
Riguardo la sospensione dell’attività lavorativa evidenziamo, quindi, le seguenti novità:
- Lavoro nero: La legge di conversione applica anche ai lavoratori autonomi occasionali quanto già previsto per i lavoratori subordinati. La sospensione si applica se, durante un’ispezione, si rileva che almeno il 10% dei lavoratori occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro: ciò vale per ogni tipologia di lavoratore subordinato (collaboratori coordinati e continuativi, soci lavoratori di cooperativa, tirocinanti di formazione e orientamento) e ora anche per i lavoratori autonomi occasionali per i quali non è stata data comunicazione preventiva all’ITL;
- Gravi violazioni: Si reintroduce il riferimento al rischio amianto nell’Allegato I al Testo Unico Sicurezza tra le violazioni dalle quali scaturisce il provvedimento di sospensione a opera degli organismi ispettivi. Tale riferimento era stato rimosso dal DL 146/2021: si torna, quindi, a confermare la gravità dell’eventuale mancata comunicazione all’organo di vigilanza, prima dell’inizio di lavori che comportino l’esposizione al rischio amianto per i lavoratori.
4.Vigilanza
La Legge 215/2021 conferma quanto già configurato con il DL 146/2021 ovvero la piena equiparazione dei poteri ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di ASL e Ispettorato del Lavoro.
La novità consiste nei pieni poteri ispettivi attribuiti all’INL per ogni tipologia di attività e non soltanto, come avveniva in passato ai sensi del DPR 616/1977 e della L 833/1978, limitatamente alle attività di costruzioni edili o di genio civile, agli impianti ferroviari, alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, ai lavori per mezzo di cassoni in aria compressa o a lavori subacquei.