1. Premessa – Obiettivi, novità e stato di efficacia dell’Accordo del 17 aprile 2025
Con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 repertorio atti n. 59/CSR, viene compiuto un passo decisivo nel lungo processo di unificazione e riorganizzazione sistematica della disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsto dall’art. 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (cd. “Testo Unico Sicurezza”).
L’accordo in esame costituisce il frutto di un articolato iter procedurale, avviato formalmente con la nota prot. M_LPS n. 9590 del 17 ottobre 2024 comunicazione ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con oggetto l’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e conclusosi con l’approvazione nella seduta plenaria del 17 aprile 2025.
Tale aggiornamento arriva in un momento cruciale per la nostra società, per i luoghi di lavoro, i lavoratori e tutti gli attori di questo processo.
Le principali novità di questo nuovo aggiornamento riguardano:
1. Formazione dei lavoratori
-Formazione specifica uniforme di 6 ore
-Rimane confermato l’aggiornamento quinquennale (6 ore)
2. Formazione dei preposti
-Formazione portata a 12 ore
-Non ammesso l’e-learning
-Aggiornamento obbligatorio ogni 2 anni (6 ore)
-Adeguamento entro i 12 mesi per chi ha completato la formazione da più di 2 anni
3. Formazione dei dirigenti
-Formazione ridotta da 16 ore a 12 ore
-Modulo extra di 6 ore per imprese affidatarie in cantiere.
-Aggiornamento quinquennale confermato (6 ore)
4. Formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro
-Corso di almeno 16 ore anche se non si ricopre il ruolo di RSPP
-Modulo aggiuntivo di 6 ora per imprese affidatarie in cantiere
8. Formazione per ambienti confinati o sospetti di inquinamento
-formazione obbligatoria per ambienti confinati 12 ore ( 4 teoria+8 di pratica con aggiornamento ogni 5 anni con 4 ore di pratica)
9. Formazione per attrezzature specifiche
-Formazione obbligatoria per carroponte, raccoglitore frutta, caricatori ecc.
10. Modalità prevista: in presenza, videoconferenza sincrona, e-learning e mista con numero massimo di partecipanti pari a 30 per aula.
11. Relativamente alle esercitazioni pratiche: 1 docente ogni 5 partecipanti
-Frequenza minima richiesta 90% del monte ore per accedere all’esame
Risulta altresì fondamentale precisare che l’accordo non ha ancora una valenza giuridica, in quanto in base alle disposizioni giuridiche l’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore, durante il quale sarà possibile erogare i corsi secondo le norme precedenti. Tuttavia, per ora le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per approfondimenti o per programmare percorsi formativi in linea con le nuove disposizioni e con le attuali norme vigenti in materia di salute e sicurezza contattaci.
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