Il Governo ha approvato un decreto legislativo di riforma del Codice dei Contratti Pubblici, che entrerà in vigore dal 1°Aprile 2023

In attuazione dell’art.1 della Legge 21 Giugno 2022 n.78, il Governo ha approvato un decreto legislativo di riforma del Codice dei Contratti Pubblici, che entrerà in vigore dal 1°Aprile 2023 e che, come enunciato nel comunicato stampa del 16.12.2022 durante il Consiglio dei Ministri n.10 (https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-10/21339), dal 1° Luglio 2023, abrogherà il precedente Codice, D.gls. 18 Aprile 2016 n.50, e farà applicare le nuove norme a tutti i procedimenti in corso.
Lo schema di riforma del Codice dei contratti pubblici presenta numerose novità e rappresenta un passaggio fondamentale per l’attuazione del PNRR.
I primi due articoli del Nuovo Codice, stabiliscono i principi cardine attorno a cui muove, ovvero:
- Il “principio di risultato”, il quale, nel rispetto dei principi primari di legalità, trasparenza e concorrenza; enuncia l’interesse pubblico primario del Nuovo Codice che, le Committenze, devono sempre assumere nell’esercizio delle loro attività: l’affidamento del contratto, la sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo;
- Il “principio della fiducia”, con il quale il legislatore stabilisce la legittimità, la trasparenza e la correttezza dell’azione della Pubblica Amministrazione, dei suoi funzionari e degli Operatori Economici.
Tra le principali innovazioni introdotte abbiamo:
DIGITALIZZAZIONE: come motore per modernizzare tutto il Sistema dei Contratti Pubblici e l’intero ciclo di vita degli appalti. Inoltre, si realizzerà una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti, in linea con lo svolgimento in modalità digitale delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.
APPALTO INTEGRATO: Per i lavori, si reintroduce la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice. Il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria (Atr.44)
GENERAL CONTRACTOR: si reintroduce la figura del Generale Contractor; il quale è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo
PROCEDURE SOTTO SOGLI EUROPEA: Si adottano stabilmente le soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19” (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) con eccezioni. In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale che processuale
PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO: maggiore semplificazione del quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato (PPP). Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore;
SUBAPPALTO: Si introduce il cosiddetto subappalto a cascata (Art.119 Nuovo Codice Appalti), abrogando il precedente articolo 105 comma 19 del D.lgs 50/2016, nel quale si dice che il subappalto, non può formare l’oggetto di un altro subappalto. Infatti, lo stesso comma, è stato sostituito da un comma 17 nel quale si specifica che le Stazioni Appaltanti, indicano, nei documenti di gara, le lavorazioni o prestazioni che non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. Questo in particolare per i casi in cui:
- le lavorazioni o le prestazioni hanno una loro complessità;
- si devono controllare le attività di cantiere;
- si deve garantire la tutela delle condizioni di lavoro e della salute;
- ci siano rischi legati ad infiltrazioni criminali