MODELLO OT23 2019 – SCADENZA 29 FEBBRAIO 2020
COS’È E COME FUNZIONA L’AGEVOLAZIONE INAIL
È stato pubblicato il primo agosto scorso sul sito dell’INAIL il nuovo modello OT23, istanza da inviare all’INAIL per poter accedere, sotto determinate condizioni, alla riduzione del tasso dovuto dai datori di lavoro per il calcolo dell’autoliquidazione INAIL 2019/2020., consultabile e scaricabile insieme alla guida per la sua corretta compilazione. Il nuovo modello sostituisce il precedente, comunemente conosciuto come OT24, che aveva la sua fonte normativa nell’art.24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000.
La richiesta va presentata non oltre il 29 febbraio 2020.
La materia è ora regolata dall’art. 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019, che indica così la nuova denominazione del modulo. Come per il precedente, anche il modello OT23 riguarda lo sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle imprese assicurate nel 2019, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. La domanda di riduzione può essere richiesta a prescindere dall’anzianità dell’attività lavorativa e va inoltrata telematicamente entro il 29 febbraio 2020.
Le imprese dovranno quindi trasmettere telematicamente all’INAIL il modello OT23 per la richiesta di riduzione del tasso per l’autoliquidazione del premio dovuto nel rispetto delle condizioni illustrate di seguito.
REQUISITI AGEVOLAZIONE
Per poter accedere alla riduzione è necessario aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo, pari a cento. L’agevolazione in esame rientra tra i “benefici normativi e contributivi” pertanto è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
• applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
• inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”);
• possesso della regolarità contributiva (DURC) per tutta la durata del beneficio.
È richiesto, inoltre, anche il possesso della regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Tale requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la domanda.
Gli allegati da presentare. La documentazione certificante l’avvenuto intervento deve essere presentata insieme alla domanda. I documenti devono riportare la data e la firma del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei. Per quanto attiene alle azioni riguardanti l’implementazione oppure l’adozione di “procedure”, oltre a data e firma sono necessarie anche l’esplicitazione dei contenuti e delle evidenze documentali di attuazione riferite all’anno 2019.
Quali sono gli interventi migliorativi. Nel modulo di domanda l’INAIL indica e predefinisce le azioni e i miglioramenti considerati validi per ottenere il beneficio richiesto. Gli interventi sono articolati in 5 sezioni e sono distinti in: interventi di carattere generale (A), di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale (B), trasversali (C), settoriali generali (D) e settoriali (E).
Nuova anche l’adozione delle prassi di riferimento RSI per edilizia e artigianato. Altra novità del modello OT23 è l’inclusione, tra gli interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale delle imprese (RSI) nella sezione B, delle prassi di riferimento Uni/PdR 49:2018 (costruzioni) e Uni/PdR 51:2018 (micro e piccole imprese). La prima, pubblicata il 5 novembre 2018 a cura di Ance Lombardia e Uni (Ente italiano di normazione), fornisce delle linee guida utili all’applicazione pratica della Rsi nell’ambito del settore edile.
Uno strumento di autovalutazione per piccole e medie aziende. Nella seconda prassi, resa pubblica il 27 novembre 2018 da Confartigianato Imprese Lombardia e Uni, sono esposte le linee guida valide per essere applicate nell’ambito delle micro e piccole imprese e delle imprese artigiane, ovvero a valore artigiano; la stessa prassi offre inoltre una serie di indicatori a supporto dell’autovalutazione delle imprese rispetto alle dimensioni dell’ambiente, della governance e del sociale.
COSA CAMBIA DAL MODELLO OT24
Di seguito riportiamo le principali modifiche apportate al modello, così come segnalate dal Settore Politiche del Lavoro e Welfare di Confcommercio:
A-10 e B-13 (Molestie e violenze sul luogo di lavoro)
È stato tolto il riferimento all’assistenza psicologica e legale
C-7 (Verifica efficacia formazione)
Sono stati attribuiti 50 punti a tutti, senza differenze di punteggio sulla base della percentuale dei lavoratori formati sul totale dei dipendenti
C-18 (Trasporto aziendale casa-lavoro lavoratori notturni)
È stato introdotto il servizio aziendale di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico per i lavoratori che operano in orario notturno. Per contrastare gli infortuni in itinere dei lavoratori notturni è previsto il riconoscimento di un punteggio superiore rispetto a quello già attribuito per l’ordinario servizio di trasporto (80 punti invece di 60 punti).
L’intervento è quindi alternativo a quello indicato nel modello in esame nel quadro C-10 (Trasporto aziendale casa-lavoro per i lavoratori)
C-19 (Protezione dal rischio rapine)
Sono state inserite azioni per contrastare la criminalità, per le aziende che abbiano attuato interventi per la protezione dei propri dipendenti dal rischio rapine, consistenti in almeno una delle seguenti misure:
• installazione di barriere per impedire il contatto fisico con il lavoratore
• installazione di sistemi di videosorveglianza e di sistemi di allarme con chiamata alle forze dell’ordine
• miglioramento dell’illuminazione artificiale nella struttura e nelle aree annesse (parcheggi, vie di transito, ecc.)
A tali interventi, in precedenza non previsti, sono attribuiti 30 punti
D-1 (Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro)
È stata inserita la norma UNI 11751-1 pubblicata recentemente (Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro – Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile)
E-1 (Formazione lavoratori stranieri)
È stata prevista l’attribuzione di un maggior punteggio alle aziende del Grande Gruppo 0 (Commercio, turismo, servizi e attività varie) che attuino interventi per la formazione dei lavoratori stranieri, rispetto a quanto previsto originariamente dall’Istituto, da 20 a 40 punti
E-24 (Insonorizzazione ambienti di lavoro)
È stata inserita la misura dell’insonorizzazione degli ambienti di lavoro
La recente riforma delle tariffe dei premi ha confermato la concessione di uno sconto, in relazione agli interventi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, effettuati per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ai datori di lavoro in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
La riduzione è confermata, per le PAT attive da più di due anni, nelle seguenti misure:
Lavoratori – anno Riduzione %
Fino a 10 28
Da 10,01 a 50 18
Da 50,01 a 200 10
Oltre 200 5
Viene prevista, inoltre, la concessione dell’agevolazione anche alle PAT con meno di un biennio di attività. In tale ipotesi lo sconto è applicato nella misura dell’otto per cento.
LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA E INOLTRATA SOLO PER VIA TELEMATICA ATTRAVERSO L’APPLICAZIONE “MODELLO OT23 2019” DISPONIBILE NEI SERVIZI ONLINE PRESENTE SUL SITO www.inail.it ENTRO IL TERMINE ULTIMO DEL 29 FEBBRAIO 2020.
Fonte: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-nuovo-modello-ot23.html
Modulo di domanda: https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-modulo-di-domanda-2020.pdf
Guida alla compilazione: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-guida-alla-compilazione-anno-2020.pdf
Lo staff della ICP S.R.L è a completa disposizione per qualsiasi chiarimento.
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