Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è entrato in vigore il 13 maggio 2025 e ha introdotto un quadro più organico, più rigoroso e più controllabile rispetto al regime precedente.
Oggi il punto davvero utile per le imprese non è soffermarsi sulla data, ma capire cosa va fatto adesso, in questa fase finale che conduce al 13 maggio 2026, cioè alla chiusura del periodo transitorio previsto dal nuovo Accordo.
Per molte aziende, questi ultimi 30 giorni non sono un passaggio formale. Sono una finestra operativa decisiva per chiudere gli adeguamenti che devono rientrare nella scadenza annuale e, nello stesso tempo, per impostare con metodo le attività che possono proseguire oltre il 13 maggio 2026 ma che sarebbe un errore rimandare ancora.
La domanda corretta, quindi, non è “cosa dice il nuovo Accordo?”, ma un’altra:
quali attività vanno completate entro il 13 maggio 2026 e quali devono essere comunque avviate subito?
Cosa va chiuso entro il 13 maggio 2026
1. Verifica e adeguamento dei preposti già oltre soglia
Il primo fronte da presidiare immediatamente riguarda i preposti.
Il nuovo Accordo stabilisce che il corso per preposti abbia durata minima di 12 ore e che il relativo aggiornamento sia biennale, con durata minima di 6 ore. Inoltre, per i preposti il cui corso di formazione o aggiornamento risultava erogato da oltre 2 anni alla data di entrata in vigore dell’Accordo, l’adeguamento deve essere effettuato entro 12 mesi, quindi entro il 13 maggio 2026.
Questo significa che, negli ultimi 30 giorni, ogni azienda dovrebbe fare una verifica puntuale di tutte le figure di preposto formalmente presenti nella propria organizzazione e distinguere con precisione:
- chi è già correttamente allineato;
- chi deve essere aggiornato entro il 13 maggio 2026;
- chi, pur svolgendo di fatto funzioni di preposto, non è stato ancora pienamente inquadrato anche sul piano formativo.
Questo è il nodo più urgente, perché qui la scadenza non è elastica: è una scadenza di adeguamento diretto prevista dal nuovo Accordo.
2. Chiusura ordinata del regime transitorio
Il secondo punto da gestire entro il 13 maggio 2026 è la chiusura del regime transitorio.
L’Accordo prevede che, in prima applicazione, i corsi disciplinati dal vecchio regime possano ancora essere avviati secondo le regole precedenti per un massimo di 12 mesi dall’entrata in vigore. Questa finestra si chiude quindi il 13 maggio 2026.
Per le aziende, questo comporta una verifica concreta su tutti i percorsi ancora in pianificazione o in fase di affidamento. Occorre capire subito se esistano ancora:
- corsi impostati con il vecchio schema;
- aggiornamenti pensati senza allineamento pieno al nuovo Accordo;
- percorsi programmati che rischiano di collocarsi fuori tempo massimo rispetto alla fine della fase transitoria.
In questa fase non conta solo “fare il corso”. Conta anche evitare sovrapposizioni, interpretazioni deboli e scelte organizzative che possano generare confusione proprio nel passaggio tra vecchio e nuovo impianto.
3. Verifica della tenuta documentale dei corsi già svolti o in avvio
Il terzo fronte da chiudere in queste settimane riguarda la documentazione.
Il nuovo Accordo rafforza in modo molto netto il peso di elementi come:
- progetto formativo;
- registro presenze;
- verbali della verifica finale;
- attestati;
- fascicolo del corso;
- conservazione della documentazione per almeno 10 anni.
Negli ultimi 30 giorni conviene quindi non limitarsi a erogare gli aggiornamenti urgenti, ma fare anche una verifica di coerenza documentale. Un’azienda ordinata non si tutela solo completando i corsi: si tutela anche verificando che la formazione erogata sia ricostruibile, leggibile e dimostrabile.
Cosa può andare oltre il 13 maggio 2026, ma va avviato subito
Chiusa la parte più urgente, c’è un secondo livello di lavoro altrettanto importante: le attività che non scadono il 13 maggio 2026, ma che sarebbe miope rinviare ancora.
1. Pianificazione del nuovo corso per datore di lavoro
La novità più forte del nuovo Accordo, sul piano organizzativo, è l’introduzione del corso obbligatorio per il datore di lavoro, con durata minima di 16 ore. Il termine per completarlo è di 24 mesi dall’entrata in vigore, quindi il riferimento finale è il 13 maggio 2027.
Questo significa che il datore di lavoro non è oggi nella stessa urgenza dei preposti. Ma sarebbe un errore strategico interpretarlo come tema rinviabile.
Le aziende dovrebbero invece usare questa fase per:
- individuare i datori di lavoro interessati;
- valutare eventuali crediti formativi o percorsi già svolti;
- programmare il calendario di adeguamento;
- integrare questa formazione in una logica più ampia di governo della prevenzione.
Chi parte adesso ha il vantaggio di gestire il tema con lucidità. Chi rimanda troppo rischia di ritrovarsi nel 2027 con una corsa finale poco ordinata e poco coerente con il ruolo che il nuovo Accordo attribuisce al vertice aziendale.
2. Revisione del piano formativo aziendale secondo il nuovo impianto
Anche quando non c’è una scadenza immediata, il nuovo Accordo richiede alle imprese una revisione del proprio impianto formativo complessivo.
Questo significa che le aziende dovrebbero già avviare:
- una rilettura dei fabbisogni formativi reali;
- un aggiornamento della matrice ruoli-formazione;
- una revisione delle periodicità;
- una verifica della coerenza tra rischi valutati e contenuti erogati;
- una standardizzazione dei flussi documentali.
In sostanza, il nuovo Accordo impone una logica diversa: la formazione non può più essere gestita come elenco di corsi scollegati, ma come parte del sistema organizzativo della prevenzione.
3. Verifica dei fornitori e dei soggetti formatori
Un altro tema che può proseguire oltre il 13 maggio 2026, ma che conviene avviare ora, è la verifica dei soggetti formatori.
Il nuovo Accordo distingue infatti in modo più netto tra soggetti istituzionali, soggetti accreditati e altri soggetti abilitati, rafforzando il tema della legittimazione e della correttezza dell’offerta formativa.
Per questo, le aziende dovrebbero approfittare di questa fase per verificare se i partner formativi con cui stanno lavorando siano pienamente coerenti con il nuovo quadro e siano in grado di offrire non solo corsi, ma anche:
- corretta progettazione;
- gestione delle verifiche finali;
- documentazione completa;
- modalità di erogazione conformi;
- fascicolo del corso ordinato e recuperabile.
4. Impostazione di un sistema di verifica dell’efficacia della formazione
Il nuovo Accordo non insiste solo sulla frequenza e sulla verifica finale di apprendimento. Introduce anche il tema della verifica di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Questo è un passaggio molto importante, perché spinge le imprese a superare la logica del semplice attestato.
Anche se questa attività non si esaurisce entro il 13 maggio 2026, è proprio adesso che andrebbe impostata. Le aziende dovrebbero iniziare a chiedersi:
- come verificano che la formazione abbia prodotto comportamenti corretti;
- come raccolgono evidenze di efficacia sul campo;
- come collegano formazione, vigilanza, procedure e assetto organizzativo.
Qui si gioca una parte decisiva della nuova cultura della conformità: non più solo formazione “erogata”, ma formazione dimostrabilmente efficace.
La priorità vera: distinguere urgenza e pianificazione
In questa fase, l’errore più comune è confondere tutto: trattare come urgente anche ciò che può essere programmato oppure, al contrario, rinviare ciò che deve essere chiuso adesso.
La lettura corretta è più semplice:
entro il 13 maggio 2026 vanno chiusi soprattutto:
- adeguamento prioritario dei preposti fuori soglia;
- gestione degli ultimi effetti del regime transitorio;
- verifica della tenuta documentale dei corsi urgenti.
oltre il 13 maggio 2026, ma da avviare subito, vanno invece impostati:
- il percorso del datore di lavoro;
- la revisione del piano formativo aziendale;
- la verifica dei fornitori della formazione;
- il sistema interno di verifica dell’efficacia formativa.
La lettura ICP
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 non impone solo nuove scadenze. Impone soprattutto un cambio di mentalità.
Le aziende oggi non devono limitarsi a “mettersi in regola” in extremis. Devono usare questa fase per distinguere tra ciò che richiede una chiusura immediata e ciò che richiede una pianificazione seria, evitando sia l’improvvisazione sia il rinvio sistematico.
È qui che la sicurezza smette di essere solo un archivio di attestati e diventa un processo organizzativo governato, fatto di ruoli chiari, scadenze lette per tempo, documentazione robusta e formazione realmente coerente con i rischi aziendali.
Conclusione
Negli ultimi 30 giorni prima del 13 maggio 2026, le imprese hanno due doveri distinti ma complementari.
Il primo è chiudere senza ritardi gli adeguamenti che il nuovo Accordo collega direttamente alla scadenza annuale, a partire dai preposti e dalla gestione della fase transitoria.
Il secondo è non sprecare questa finestra e avviare subito le attività che potranno svilupparsi oltre il 13 maggio 2026, come il nuovo percorso del datore di lavoro e la revisione dell’intero sistema formativo aziendale.
La differenza, oggi, non la fa chi corre all’ultimo momento.
La fa chi usa questi 30 giorni per chiudere l’urgenza e aprire, con metodo, il lavoro che viene dopo.

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