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Legge 198/2025: nel 2026 il nuovo paradigma della sicurezza sul lavoro è “tracciabilità” e prevenzione dimostrabile

C’è un errore che molte aziende fanno (in buona fede): considerare la sicurezza sul lavoro come un adempimento “a pacchetto”. Un DVR aggiornato, qualche corso, un registro firme, la sensazione di essere a posto.

Il 2026, invece, segna un passaggio di fase: la sicurezza non è più solo ciò che fai, ma soprattutto ciò che puoi dimostrare, subito e senza ambiguità. E questa dimostrabilità non riguarda solo l’azienda “in sé”, ma anche la filiera: appalti, subappalti, cantieri, fornitori, formazione in ingresso, identificazione delle persone in campo, gestione dei mancati infortuni, sorveglianza sanitaria, requisiti tecnici in quota.

Il quadro di riferimento resta il D.Lgs. 81/2008 (la spina dorsale dell’intero sistema), ma l’aggiornamento introdotto dalla Legge 198/2025 (ex D.L. 159/2025) spinge con decisione verso controlli più efficaci, tracciabilità più rigorosa e un principio chiave: premi e vantaggi si meritano solo se la storia di compliance è pulita e verificabile. D.Lgs. 81-08 -Testo Unico sulla… D. LGS 159 del 2025


Perché cambia tutto proprio nel 2026

Il punto non è “fare di più”, ma fare meglio e con prove: evidenze coerenti, collegabili, rintracciabili.

La Legge 198/2025 rafforza due leve che, insieme, cambiano il gioco:

  1. Più capacità di controllo
    Sono previste misure di potenziamento degli organici e delle risorse dedicate ai controlli (anche con incrementi programmati dal 2026). Questo si traduce, nella pratica, in maggiore probabilità di ispezioni e verifiche più strutturate. D. LGS 159 del 2025
  2. Più selettività economica (premialità e penalità)
    Dal 1° gennaio 2026 è prevista la revisione delle condizioni per l’oscillazione “in bonus” INAIL, con un elemento che va dritto al punto: chi ha condanne definitive per violazioni gravi non accede ai benefici. È un cambio culturale oltre che normativo: non basta “sistemare le carte”, serve una governance che riduca il rischio reale e lo renda dimostrabile. D. LGS 159 del 2025

Tracciabilità: la sicurezza diventa “filiera-centrica”

In molti settori, soprattutto dove entrano in gioco appalti e cantieri, oggi la domanda implicita non è più “sei in regola?”, ma:

  • chi sta lavorando davvero?
  • per chi e con quale ruolo?
  • con quale qualifica, formazione, abilitazione?
  • in quale catena di responsabilità (appalto/subappalto)?
  • con quali procedure e documenti pronti a essere verificati?

La Legge 198/2025 interviene su più punti operativi che vanno proprio in questa direzione: identificazione delle persone, obblighi informativi, e sanzioni più “taglienti” quando manca la tracciabilità. D. LGS 159 del 2025

Tessere di riconoscimento più robuste

È previsto l’uso di tessere con codice univoco anticontraffazione per i lavoratori nei cantieri edili (appalto e subappalto) e l’estensione a ulteriori attività ad alto rischio che saranno individuate con decreto. D. LGS 159 del 2025

Traduzione operativa: non è più sufficiente “avere la tessera”, serve un sistema che riduca falsi, ambiguità e interposizioni.

Patente a crediti: sanzioni più alte, effetti più concreti

Per la mancanza della patente a crediti la sanzione risulta incrementata (raddoppio dell’importo). E dal 2026, per condotte successive al 1° gennaio, la logica sulla decurtazione crediti legata al lavoro irregolare si fa più puntuale, con effetti “per singolo lavoratore” e casistiche aggravate. D. LGS 159 del 2025

Traduzione operativa: la gestione delle presenze e della regolarità non può più essere “a vista”: serve disciplina, controlli interni e tracciabilità.

Notifica preliminare: più attenzione ai subappalti

Viene richiamato l’obbligo di indicare anche le imprese in subappalto nelle informazioni trasmesse con la notifica preliminare prima dell’avvio dei lavori. D. LGS 159 del 2025

Traduzione operativa: il committente non può permettersi zone grigie. Ogni “anello” non tracciato diventa un punto debole.


Prevenzione dimostrabile: dal “non è successo nulla” al “governo il rischio”

Un’azienda può anche non avere avuto incidenti recenti, ma questo non prova che il sistema sia solido. Prova solo che, finora, è andata bene.

Il 2026 spinge verso un altro standard: prevenzione misurabile, verificabile, migliorabile.

I “near miss” entrano nella stanza dei bottoni

La Legge 198/2025 prevede linee guida e un sistema di monitoraggio per l’identificazione e l’analisi dei mancati infortuni (near miss) nelle imprese sopra una certa soglia dimensionale. D. LGS 159 del 2025

Perché è cruciale: il near miss è un allarme “a costo zero” (se lo ascolti in tempo). Ignorarlo significa lasciare che il sistema aspetti l’evento vero per imparare.


Formazione: meno “calendari”, più scadenze e prove

Il tema formazione nel D.Lgs. 81/08 è centrale da sempre. D.Lgs. 81-08 -Testo Unico sulla…
La novità è che, per specifici settori (somministrazione alimenti e bevande e imprese turistico-ricettive), la Legge 198/2025 introduce un vincolo molto concreto: formazione (e addestramento specifico se previsto) da completare entro 30 giorni dall’assunzione/inizio. D. LGS 159 del 2025

Traduzione operativa: non basta “iscriverlo a un corso”. Serve completamento entro deadline, con evidenze e tracciamento.

E qui si apre una questione sottovalutata: la prova della formazione non è solo l’attestato, ma l’intero “filo logico”:

  • contenuti coerenti con rischi e mansione,
  • registri e tracciati (anche digitali),
  • verifica apprendimento,
  • addestramento dove necessario,
  • aggiornamenti e richiami quando cambiano procedure/attrezzature.

Sorveglianza sanitaria: tempo, tutela e nuove attenzioni

La Legge 198/2025 introduce indicazioni operative anche sulla sorveglianza sanitaria: le visite (salvo i preassuntivi) sono computate nell’orario di lavoro; inoltre vengono richiamati aspetti di promozione della prevenzione oncologica e ulteriori verifiche in merito a condizioni che impattano sicurezza (alcol e sostanze). D. LGS 159 del 2025

Traduzione operativa: anche qui, la differenza la fa la gestione: programmazione, tracciabilità, privacy, idoneità, azioni conseguenti.


Lavori in quota: quando la conformità è “geometria”, non opinione

Tra le modifiche ci sono aggiornamenti tecnici relativi alle scale verticali permanenti (requisiti, protezioni, condizioni), con un’entrata in efficacia collegata a scadenze precise (con regime transitorio per installazioni entro una certa data e piena efficacia nel 2026). D. LGS 159 del 2025

Traduzione operativa: qui non esistono “interpretazioni creative”: o la scala è conforme, o non lo è. E l’adeguamento va pianificato con anticipo, perché spesso richiede interventi tecnici, non “documenti”.


Il vero rischio 2026: non la norma, ma l’improvvisazione

Quando aumenta la tracciabilità, l’improvvisazione diventa costosa. Perché emergono tre perdite tipiche:

  1. Perdita economica diretta
    Sanzioni, sospensioni, contenziosi, infortuni, blocchi operativi.
  2. Perdita di opportunità
    Gare, contratti, committenti più esigenti, bonus INAIL e condizioni premiali che si perdono se la storia non è “pulita” e dimostrabile. D. LGS 159 del 2025
  3. Perdita reputazionale
    In filiere complesse, un anello debole ricade su tutti. E spesso il costo più alto non è la multa, ma la fiducia.

Il lato positivo è che lo stesso sistema crea vantaggi per chi si organizza bene:

  • meno incidenti e interruzioni,
  • più affidabilità verso clienti e committenti,
  • migliore gestione dei fornitori,
  • maggiore efficienza (meno caos, meno urgenze, meno “pezze”),
  • accesso a premialità e condizioni migliori dove previste. D. LGS 159 del 2025

Come trasformare l’obbligo in vantaggio: una roadmap semplice (ma non superficiale)

Se l’obiettivo è “evitare perdite e ottenere vantaggi”, servono tre mosse, in sequenza:

1) Mettere ordine nella filiera (30 giorni)

  • mappa appalti/subappalti,
  • responsabilità e deleghe chiare,
  • flussi documentali standard,
  • controllo accessi/identificazione.

2) Rendere la prevenzione dimostrabile (60–90 giorni)

  • DVR “vivo”: collegato a mansioni, procedure e formazione,
  • sistema per near miss (raccolta, analisi, azioni correttive),
  • registri e tracciati formazione/addestramento coerenti,
  • scadenziario integrato (formazione, visite, attrezzature, verifiche).

3) Chiudere i punti tecnici ad alto rischio (90–180 giorni)

  • lavori in quota/scale permanenti: censimento e adeguamenti,
  • procedure e istruzioni operative aggiornate,
  • audit interni rapidi (non punitivi, ma correttivi).

Quando conviene coinvolgere ICP (senza perdere tempo e senza sovrastrutture)

Il momento giusto è prima che arrivi un controllo o un incidente. Per un motivo molto concreto: quando la prevenzione è progettata bene, il risultato è doppio:

  • riduzione del rischio reale (meno eventi, meno fermate, meno esposizione),
  • riduzione del rischio “documentale” (più prove pronte, più coerenza, meno zone grigie).

Se l’obiettivo è passare dal “speriamo di essere a posto” al “possiamo dimostrarlo in 10 minuti”, un supporto esterno serve soprattutto per tre cose:

  • vedere rapidamente i punti ciechi (quelli che internamente spesso non si notano),
  • costruire evidenze semplici, essenziali e non ridondanti,
  • impostare una filiera di sicurezza che regge anche quando cambiano persone, turni, appalti.

👉 Se vuoi, il passo più efficace è una valutazione iniziale mirata (appalti/filiera + formazione + evidenze + scadenze 2026), per identificare le aree che oggi generano più rischio di perdita e quelle che, invece, possono portare vantaggi misurabili. In quel punto, coinvolgere ICP diventa una scelta razionale: non “per fare più burocrazia”, ma per rendere la sicurezza una leva di continuità operativa e competitività, prima che diventi un costo imprevisto.

https://www.ispettorato.gov.it/files/2025/01/TU-81-08-Ed.-Gennaio-2025-1.pdf

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