A partire dal 20 Aprile 2016 la Direttiva ATEX 94/9/CE è stata abrogata dalla Direttiva ATEX 2014/34/UE.
Il termine ATEX deriva da “ATmosphères” ed “EXplosibles” e si riferisce, appunto, all’atmosfera esplosiva, ovvero a una miscela con l’aria, a determinate condizioni atmosferiche, di sostante infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o combustibili in stato pulverulento in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela non bruciata.
Una sostanza allo stato gassoso, di vapore o nebbia miscelata con l’aria, diventa potenzialmente esplosiva quando è sottoposta a particolari condizioni locali e/o operative tali da farla diventare infiammabile.
Se la concentrazione della sostanza infiammabile è troppo bassa (miscela povera) o troppo alta (miscela ricca) si ha una scarsa tendenza alla formazione di un’esplosione ma si può produrre una reazione di combustione, se non addirittura nessuna reazione. L’esplosione può avvenire, quindi, solo in presenza di una sorgente di innesco e quando la concentrazione del combustibile in aria sia compresa tra due limiti che sono:
I limiti di esplodibilità si esprimono in percentuale di sostanza in atmosfera e dipendono dalla pressione dell’ambiente.
La presente direttiva si applica agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e in particolare ai dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione, per quanto riguarda i rischi di esplosione.
Al pari della Direttiva Macchine, la Direttiva 2014/34/UE non fa una distinzione tra prodotto realizzato per la vendita e prodotto realizzato per uso proprio. I produttori in entrambi i casi devono garantire la progettazione e la fabbricazione nel rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza. La Direttiva, comunque, non fornisce indicazioni tecniche di progettazione per evitare il rischio esplosione, ma indica come raggiungere la conformità adottando le disposizioni contenute nei requisiti di sicurezza citati nell’Allegato II.
La procedura di valutazione della conformità cambia in base al gruppo di appartenenza del prodotto e della pericolosità dell’ambiente dove il prodotto verrà utilizzato.
A tal fine la documentazione tecnica pertinente comprenderà:
In aggiunta alla documentazione appena elencata, bisognerà inserire: