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PED (Pressure Equipment Directive)

La Direttiva 2014/68/UE si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione     (recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione) e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.

Rispetto alla precedente Direttiva, la 97/23/CE (PED),  sono da tenere in considerazione questi 5 punti:

  1. La Direttiva 2014/68/UE non ha apportato cambiamenti per quanto riguarda i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES);
  2. Il campo di applicazione è restato invariato, così come le esclusioni;
  3. Le 9 tabelle della Valutazione della Conformità restano invariate;
  4. I Certificati rilasciati dagli Organismi di Valutazione della Conformità a norma della Direttiva 97/23/CE sono validi (sino a scadenza), come indicato nella nuova Direttiva;
  5. Le attrezzature a pressione che sono conformi alla Direttiva 97/23/CE saranno conformi anche alla nuova Direttiva.

La principali novità apportate dalla Direttiva 2014/68/UE riguardano:

La riclassificazione dei fluidi

Con l’entrata in vigore del Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging che riguarda il sistema di classificazione europeo relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostante chimiche) potrebbe verificarsi una diversa categorizzazione delle attrezzature a pressione con, in alcuni casi, la necessità di una procedure di valutazione della conformità del prodotto più severa in fase di immissione sul mercato.

La variazione dei riferimenti

La variazione dei riferimenti riguarda la nomenclatura degli articoli e degli allegati.

La ridefinizione degli operatori economici e delle loro responsabilità

La Direttiva 2014/68/UE identifica quattro tipi di operatori e questi sono: i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i Rappresentanti Autorizzati per produttori fuori dall’UE. Tutti gli operatori nella catena degli scambi commerciali svolgono un ruolo, con conseguenti obblighi, nel garantire che solo i prodotti conformi e sicuri raggiungano il mercato UE.

La modifica della denominazione di alcuni moduli

I moduli di valutazione delle conformità sono stati uniformati al NLF (New Legislative Framework – progetto di rifusione normativo). Variano le denominazione dei moduli A1 e C1, che diventano rispettivamente A2 e C2 e varia il modulo B al cui interno ci sono due varianti (MODULO B: EDAME UE DEL TIPO- Tipo di produzione e MODULO B: ESAME UE DEL TIPO – Tipo di progetto).

Le linee guida PED

Tutte le Linee Guida PED saranno allineate secondo priorità richieste dalla Commissione e da tutti gli stakeholders interessati dalla Direttiva.

Per info più approfondite o per preventivi