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Radon-obblighi e sanzioni

Ci sono molti dubbi soprattutto fra gli esercenti in merito ai costi e ai termini per le istallazioni dei rilevatori della valutazione della concentrazione del gas radon. Proviamo a fare chiarezza.

Il Gas Radon è un gas naturale radioattivo sprigionato dal sottosuolo inodore ed incolore che costituisce la principale sorgente di esposizione alle radiazioni ionizzanti per la popolazione mondiale.
Nonostante si accusi il Gas Radon di essere un killer silenzioso esso è in realtà poco reattivo da un punto di vista chimico i veri killer sono i suoi figli Polonio Bismuto e Piombo che si formano dal decadimento del Radon.
Essi sono molto più reattivi ed una volta formatisi vengono veicolati all’interno del corpo umano grazie a particelle di fumo vapore acqueo polveri ecc…
Giunti a livello polmonare queste sostanze si fissano ai tessuti e continuano ad emettere particelle alfa in grado di danneggiare il DNA delle cellule in modo irreversibile.

Questa breve premessa era doverosa per poter spiegare più avanti perché la Regione Puglia prima regione in Italia abbia obbligato tutte le attività aperte al pubblico al monitoraggio di questo gas.

Entro il mese di novembre 2018 tutte le attività aperte al pubblico in Puglia ubicate al piano terra interrato e seminterrato devono procedere al monitoraggio del Gas Radon in base a quanto stabilito dalla L.R. 30/2016 e s.m.i. .

A differenza di quanto accade con l’inadempimento di altre norme le attività che non procederanno alla rilevazione del Gas Radon nei propri locali non rischiano una sanzione amministrativa ma la perdita del titolo di agibilità dell’immobile il che potrebbe tradursi per molte imprese in un collasso economico della propria attività.

La Legge Regionale 30/2016 – Art.4 comma 2 –  impone a tutti gli edifici strategici di cui al DM 14/01/2008 e destinati all’istruzione compresi gli asili nido e le scuole materne nonché per gli edifici esistenti ed aperti al pubblico (sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superficie non superiore a 20 mq salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l’esenzione purché dotati di adeguata ventilazione) di procedere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge a partire dal 11/08/2017 (dunque il termine ultimo era quello dell’11 novembre scorso) ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al Comune interessato e ad ARPA Puglia. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte concedendo un termine non superiore a trenta giorni la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.

Ai sensi della Legge Regionale del 03/11/2016 n.30 e s.m.i. l’esercente non deve effettuare alcuna comunicazione di inizio delle misure. Al termine delle misurazioni deve inviare la relazione finale con i risultati dei monitoraggi eseguiti al Comune interessato e ad ARPA Puglia. Per tutti gli adempimenti successivi derivanti da eventuali superamenti dei limiti è necessario consultare l’art.4 (comma 3 4 5 6 7 8).

Se l’esito delle misurazioni del livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite di 300 Bq/mc il proprietario dell’immobile presenta al Comune interessato entro sessanta giorni un piano di risanamento con relativo crono-programma delle opere da realizzare entro un anno. Il piano di risanamento è approvato dal comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione previa richiesta di esame e parere della ASL competente.

Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento il proprietario dell’immobile effettua le nuove misurazioni di concentrazione di attività di gas radon su base annuale e dichiara al comune sotto la responsabilità di un tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon il rispetto dei limiti previsti dalla presente legge.

Riassumendo:

I soggetti interessati dalla norma sono:

  • Tutti gli edifici strategici (sedi di enti pubblici scuole ospedali case di cura caserme militari asili scuole di ogni ordine e grado ecc…;
  • Tutti gli edifici già esistenti a livello interrato seminterrato e locali a piano terra aperti al pubblico; ciò vuol dire che ogni attività commerciale aperta al pubblico è coinvolta dalla norma;
  • Gli unici edifici esistenti esenti dalla norma se aperti al pubblico sono quelli con una superficie inferiore a 20 mq a condizione che tale locale non abbia connessioni con altre parti dell’edificio tale che il limite venga superato.

Sul sito dell’Arpa invece è estremamente chiaro  al link sulle faq comprendere i punti più importanti sui termini e sulle modalità.

 

Lo staff della ICP SERVICES S.R.L è a completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e a trovare la soluzione migliore per adempiere alla Legge Regionale 30/2016.

 

Non esiti a contattare le nostre sedi di:
Bari (BA) Telefono: +39.080.9697060 – Fax: +39.080.9692092
Taranto (TA) Telefono +39.099.4593984– Fax: +39.099.4593984

 

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