Formazione su salute e sicurezza sul lavoro
Quadro sintetico: novità principali rispetto al regime precedente
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 riorganizza in modo unitario la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accorpando, aggiornando e sostituendo i principali Accordi precedenti che regolavano separatamente lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro-RSPP, attrezzature e RSPP/ASPP.
Per le imprese, il cambiamento non riguarda soltanto i contenuti dei corsi, ma soprattutto il passaggio da una logica prevalentemente formale a una logica più strutturata, verificabile e documentabile, con maggiore attenzione a efficacia, controlli, tracciabilità e responsabilità organizzativa.
Tabella comparativa
Nuovo Accordo 2025 vs quadro previgente
| Ambito | Regime precedente | Nuovo Accordo 17 aprile 2025 | Lettura operativa per l’impresa |
| Impostazione normativa | Disciplina distribuita in più Accordi distinti. | Testo unico di riferimento che accorpa, rivede e armonizza gli Accordi attuativi del d.lgs. 81/2008. | Maggiore chiarezza sistemica, ma necessità di riallineare procedure, cataloghi corsi e modulistica. |
| Datore di lavoro | Non era previsto un corso “base” generale strutturato come oggi. | Introdotto un corso obbligatorio per datore di lavoro con durata minima di 16 ore. | Novità molto rilevante: molte aziende devono pianificare una formazione nuova e specifica. |
| Adeguamento datore di lavoro | Non esisteva questo obbligo nei medesimi termini. | Il datore di lavoro deve completare il nuovo percorso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. | Occorre programmare l’adeguamento senza attendere la scadenza finale. |
| Lavoratori | Struttura già fondata su formazione generale + specifica. | Confermato l’impianto 4 ore di formazione generale + 4/8/12 ore di formazione specifica in base al rischio. | Nessuna rivoluzione sulle ore, ma aumenta il rigore sul processo formativo e sulla prova documentale. |
| Preposti | Formazione prevista, ma con assetto meno incisivo. | Corso per preposti portato a 12 ore. | Maggiore attenzione alla funzione di vigilanza e controllo operativo. |
| Aggiornamento preposti | Regime meno stringente. | Aggiornamento biennale, minimo 6 ore; se l’ultimo corso o aggiornamento risale a oltre 2 anni, l’adeguamento va fatto entro 12 mesi dall’entrata in vigore. | Tema prioritario per imprese con preposti già nominati da tempo. |
| Dirigenti | Già presenti percorsi dedicati. | Percorso confermato e riorganizzato nel nuovo sistema, con aggiornamento quinquennale minimo 6 ore e modulo aggiuntivo cantieri da 6 ore nei casi previsti. | Più integrazione tra ruolo organizzativo e responsabilità operative. |
| Datore di lavoro che svolge i compiti SPP | Disciplinato separatamente con schema per classi di rischio. | Nuovo assetto: corso propedeutico per datore di lavoro + modulo comune 8 ore + eventuali moduli tecnico-integrativi di settore. | Percorso più coerente con la reale responsabilità gestionale del ruolo. |
| RSPP/ASPP | Regolati dall’Accordo 7 luglio 2016. | Restano i moduli A, B e C, ora inseriti in un quadro unitario; confermato il Modulo B comune da 48 ore con moduli specialistici. | Continuità sostanziale, ma in una cornice normativa più ordinata. |
| Ambienti confinati / sospetti di inquinamento | Disciplina meno organica nel sistema degli Accordi formativi. | Introdotto uno specifico percorso per lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in tali ambienti. | Forte impatto per impiantistica, manutenzioni, utilities, servizi tecnici e industriali. |
| Attrezzature di lavoro | Riferimento principale: Accordo 22 febbraio 2012. | La disciplina viene incorporata nel nuovo Accordo, con inclusione di ulteriori attrezzature e conferma del quadro abilitativo. | Da aggiornare i percorsi degli operatori e l’offerta formativa interna o esterna. |
| Videoconferenza sincrona | Tema spesso interpretato in modo non uniforme. | La videoconferenza sincrona è riconosciuta come modalità valida al pari della presenza, salvo addestramento e moduli pratici. | Chiarimento molto utile per organizzare la formazione teorica in modo più efficiente. |
| E-learning e modalità mista | Regole presenti ma meno organicamente sistematizzate. | Definiti con maggior dettaglio requisiti organizzativi, tecnici e procedurali per presenza, VCS, e-learning e modalità mista. | Aumenta il livello di attenzione su piattaforme, tracciabilità e conformità. |
| Verifica finale di apprendimento | Gestita in modo meno uniforme. | Il nuovo Accordo rafforza l’obbligo di verifica finale per i percorsi formativi e di aggiornamento. | Non basta erogare il corso: bisogna dimostrare la reale acquisizione dell’apprendimento. |
| Verifica di efficacia della formazione | Profilo meno valorizzato. | Viene espressamente prevista la verifica di efficacia durante la prestazione lavorativa. | La formazione deve produrre comportamento sicuro, non solo attestati. |
| Controlli e monitoraggio | Impianto meno incisivo sul piano del presidio sistemico. | Previsti monitoraggio dell’applicazione dell’Accordo e controlli sulle attività formative e sui soggetti coinvolti. | Cresce l’importanza di una formazione davvero robusta, difendibile e ben archiviata. |
| Fascicolo del corso | Tracciabilità documentale meno strutturata. | Ogni corso deve avere un fascicolo con dati partecipanti, presenze, docenti, progetto formativo e verbale finale, da conservare per almeno 10 anni. | Serve una gestione documentale ordinata, completa e pronta a eventuali verifiche. |
| Soggetti formatori | Regole esistenti ma più frammentate. | Il nuovo Accordo distingue tra soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti, con requisiti più chiaramente delineati. | Maggiore selettività e maggiore attenzione alla validità dei percorsi erogati. |
| Abrogazione del quadro precedente | Restavano vigenti i vari accordi tematici precedenti. | Il nuovo Accordo abroga i principali accordi precedenti, con regime transitorio limitato. | Chi forma o commissiona formazione deve aggiornare immediatamente il proprio impianto operativo. |
| Regime transitorio | Non rilevante prima del nuovo Accordo. | Per un massimo di 12 mesi dall’entrata in vigore, possono ancora essere avviati corsi secondo il vecchio regime. | Fase utile per la transizione, ma non sufficiente per rinviare l’adeguamento strategico. |
Le novità che meritano massima attenzione
Dal punto di vista aziendale, i punti più sensibili sono cinque:
1. Introduzione del corso obbligatorio per il datore di lavoro
È il cambiamento più visibile e più strategico: la formazione non viene più letta solo come obbligo destinato ai lavoratori o alle figure delegate, ma coinvolge in modo diretto il vertice datoriale.
2. Rafforzamento del ruolo del preposto
L’aumento della durata del corso e il nuovo aggiornamento biennale confermano che il legislatore vuole presidiare meglio la funzione di vigilanza quotidiana.
3. Centralità della verifica dell’apprendimento e dell’efficacia
La formazione non viene più valutata solo per la sua erogazione, ma per la sua capacità di essere compresa, appresa e tradotta in comportamenti operativi.
4. Maggiore tracciabilità documentale
Registro presenze, progetto formativo, verbali, attestati e fascicolo del corso assumono un peso molto più rilevante in ottica ispettiva e organizzativa.
5. Maggiore presidio sui soggetti formatori e sulle modalità di erogazione
Non tutta la formazione sarà più valutata allo stesso modo: qualità del soggetto erogatore, correttezza della piattaforma e coerenza metodologica diventano elementi essenziali.
Lettura ICP
In termini manageriali, il nuovo Accordo segna un passaggio preciso:
la formazione sulla sicurezza non può più essere gestita come semplice adempimento amministrativo, ma deve essere progettata come un processo organizzativo tracciabile, coerente e verificabile.
Per questo motivo, oggi il vero vantaggio per un’impresa non è soltanto “fare i corsi”, ma costruire un sistema formativo che sia:
- conforme,
- documentabile,
- credibile in caso di controllo,
- coerente con i rischi reali aziendali,
- capace di produrre comportamenti più sicuri.
Conclusione operativa
Per le aziende, il nuovo scenario richiede tre azioni immediate:
- verificare lo stato della formazione già erogata,
- individuare i gap rispetto al nuovo Accordo,
- programmare un piano di adeguamento ordinato, con priorità su datori di lavoro, preposti, percorsi specialistici e qualità della documentazione.

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