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Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025: novità principali rispetto al regime precedente

Formazione su salute e sicurezza sul lavoro

Quadro sintetico: novità principali rispetto al regime precedente

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 riorganizza in modo unitario la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accorpando, aggiornando e sostituendo i principali Accordi precedenti che regolavano separatamente lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro-RSPP, attrezzature e RSPP/ASPP.

Per le imprese, il cambiamento non riguarda soltanto i contenuti dei corsi, ma soprattutto il passaggio da una logica prevalentemente formale a una logica più strutturata, verificabile e documentabile, con maggiore attenzione a efficacia, controlli, tracciabilità e responsabilità organizzativa.

Tabella comparativa

Nuovo Accordo 2025 vs quadro previgente

AmbitoRegime precedenteNuovo Accordo 17 aprile 2025Lettura operativa per l’impresa
Impostazione normativaDisciplina distribuita in più Accordi distinti.Testo unico di riferimento che accorpa, rivede e armonizza gli Accordi attuativi del d.lgs. 81/2008.Maggiore chiarezza sistemica, ma necessità di riallineare procedure, cataloghi corsi e modulistica.
Datore di lavoroNon era previsto un corso “base” generale strutturato come oggi.Introdotto un corso obbligatorio per datore di lavoro con durata minima di 16 ore.Novità molto rilevante: molte aziende devono pianificare una formazione nuova e specifica.
Adeguamento datore di lavoroNon esisteva questo obbligo nei medesimi termini.Il datore di lavoro deve completare il nuovo percorso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.Occorre programmare l’adeguamento senza attendere la scadenza finale.
LavoratoriStruttura già fondata su formazione generale + specifica.Confermato l’impianto 4 ore di formazione generale + 4/8/12 ore di formazione specifica in base al rischio.Nessuna rivoluzione sulle ore, ma aumenta il rigore sul processo formativo e sulla prova documentale.
PrepostiFormazione prevista, ma con assetto meno incisivo.Corso per preposti portato a 12 ore.Maggiore attenzione alla funzione di vigilanza e controllo operativo.
Aggiornamento prepostiRegime meno stringente.Aggiornamento biennale, minimo 6 ore; se l’ultimo corso o aggiornamento risale a oltre 2 anni, l’adeguamento va fatto entro 12 mesi dall’entrata in vigore.  Tema prioritario per imprese con preposti già nominati da tempo.
DirigentiGià presenti percorsi dedicati.Percorso confermato e riorganizzato nel nuovo sistema, con aggiornamento quinquennale minimo 6 ore e modulo aggiuntivo cantieri da 6 ore nei casi previsti.Più integrazione tra ruolo organizzativo e responsabilità operative.
Datore di lavoro che svolge i compiti SPP  Disciplinato separatamente con schema per classi di rischio.    Nuovo assetto: corso propedeutico per datore di lavoro + modulo comune 8 ore + eventuali moduli tecnico-integrativi di settore.  Percorso più coerente con la reale responsabilità gestionale del ruolo.
RSPP/ASPPRegolati dall’Accordo 7 luglio 2016.Restano i moduli A, B e C, ora inseriti in un quadro unitario; confermato il Modulo B comune da 48 ore con moduli specialistici.  Continuità sostanziale, ma in una cornice normativa più ordinata.
Ambienti confinati / sospetti di inquinamentoDisciplina meno organica nel sistema degli Accordi formativi.Introdotto uno specifico percorso per lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in tali ambienti.  Forte impatto per impiantistica, manutenzioni, utilities, servizi tecnici e industriali.
Attrezzature di lavoroRiferimento principale: Accordo 22 febbraio 2012.La disciplina viene incorporata nel nuovo Accordo, con inclusione di ulteriori attrezzature e conferma del quadro abilitativo.  Da aggiornare i percorsi degli operatori e l’offerta formativa interna o esterna.
Videoconferenza sincronaTema spesso interpretato in modo non uniforme.La videoconferenza sincrona è riconosciuta come modalità valida al pari della presenza, salvo addestramento e moduli pratici.  Chiarimento molto utile per organizzare la formazione teorica in modo più efficiente.
E-learning e modalità mistaRegole presenti ma meno organicamente sistematizzate.Definiti con maggior dettaglio requisiti organizzativi, tecnici e procedurali per presenza, VCS, e-learning e modalità mista.  Aumenta il livello di attenzione su piattaforme, tracciabilità e conformità.
Verifica finale di apprendimentoGestita in modo meno uniforme.Il nuovo Accordo rafforza l’obbligo di verifica finale per i percorsi formativi e di aggiornamento.  Non basta erogare il corso: bisogna dimostrare la reale acquisizione dell’apprendimento.
Verifica di efficacia della formazioneProfilo meno valorizzato.Viene espressamente prevista la verifica di efficacia durante la prestazione lavorativa.  La formazione deve produrre comportamento sicuro, non solo attestati.
Controlli e monitoraggioImpianto meno incisivo sul piano del presidio sistemico.Previsti monitoraggio dell’applicazione dell’Accordo e controlli sulle attività formative e sui soggetti coinvolti.  Cresce l’importanza di una formazione davvero robusta, difendibile e ben archiviata.
Fascicolo del corsoTracciabilità documentale meno strutturata.Ogni corso deve avere un fascicolo con dati partecipanti, presenze, docenti, progetto formativo e verbale finale, da conservare per almeno 10 anni.Serve una gestione documentale ordinata, completa e pronta a eventuali verifiche.
Soggetti formatoriRegole esistenti ma più frammentate.Il nuovo Accordo distingue tra soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti, con requisiti più chiaramente delineati.Maggiore selettività e maggiore attenzione alla validità dei percorsi erogati.
Abrogazione del quadro precedenteRestavano vigenti i vari accordi tematici precedenti.Il nuovo Accordo abroga i principali accordi precedenti, con regime transitorio limitato.Chi forma o commissiona formazione deve aggiornare immediatamente il proprio impianto operativo.
Regime transitorioNon rilevante prima del nuovo Accordo.  Per un massimo di 12 mesi dall’entrata in vigore, possono ancora essere avviati corsi secondo il vecchio regime.  Fase utile per la transizione, ma non sufficiente per rinviare l’adeguamento strategico.

Le novità che meritano massima attenzione

Dal punto di vista aziendale, i punti più sensibili sono cinque:

1. Introduzione del corso obbligatorio per il datore di lavoro
È il cambiamento più visibile e più strategico: la formazione non viene più letta solo come obbligo destinato ai lavoratori o alle figure delegate, ma coinvolge in modo diretto il vertice datoriale.

2. Rafforzamento del ruolo del preposto
L’aumento della durata del corso e il nuovo aggiornamento biennale confermano che il legislatore vuole presidiare meglio la funzione di vigilanza quotidiana.

3. Centralità della verifica dell’apprendimento e dell’efficacia
La formazione non viene più valutata solo per la sua erogazione, ma per la sua capacità di essere compresa, appresa e tradotta in comportamenti operativi.

4. Maggiore tracciabilità documentale
Registro presenze, progetto formativo, verbali, attestati e fascicolo del corso assumono un peso molto più rilevante in ottica ispettiva e organizzativa.

5. Maggiore presidio sui soggetti formatori e sulle modalità di erogazione
Non tutta la formazione sarà più valutata allo stesso modo: qualità del soggetto erogatore, correttezza della piattaforma e coerenza metodologica diventano elementi essenziali.

Lettura ICP

In termini manageriali, il nuovo Accordo segna un passaggio preciso:
la formazione sulla sicurezza non può più essere gestita come semplice adempimento amministrativo, ma deve essere progettata come un processo organizzativo tracciabile, coerente e verificabile.

Per questo motivo, oggi il vero vantaggio per un’impresa non è soltanto “fare i corsi”, ma costruire un sistema formativo che sia:

  • conforme,
  • documentabile,
  • credibile in caso di controllo,
  • coerente con i rischi reali aziendali,
  • capace di produrre comportamenti più sicuri.

Conclusione operativa

Per le aziende, il nuovo scenario richiede tre azioni immediate:

  • verificare lo stato della formazione già erogata,
  • individuare i gap rispetto al nuovo Accordo,
  • programmare un piano di adeguamento ordinato, con priorità su datori di lavoro, preposti, percorsi specialistici e qualità della documentazione.

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