Gli effetti del lockdown hanno coinvolto in modo significativo le aziende italiane e i loro dipendenti.
Secondo il DPCM del 26 aprile 2020, all’art. 2, comma 4 “E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di […] prodotti agricoli e alimentari”. In tale ambito, la norma si può interpretare nel senso che sono autorizzate anche le attività commerciali deputate alla vendita di mezzi tecnici necessari allo svolgimento dell’attività agricola.
L’attività agricola e tutta la filiera produttiva corrispondente al codice Ateco 01 è quindi consentita.
Il Dpcm 26.04.2020 include tra le attività produttive consentite anche il codice Ateco 02 “Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali”.
Nel dettaglio il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha reso disponibile sul sito istituzionale, il Decreto n. 3318 del 31/03/2020, di cui in allegato, sono fatte presente la Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nella sezione dedicata all’emergenza COVID-19, ISMEA di cui in allegato, ha reso disponibile una serie di indicazioni e strumenti atte a fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto. Tra cui: Cambiale Agraria e della Pesca, Accesso al credito, Moratorie mutui. Quanto al primo servizio, si specifica che Dalle ore 13 del 20 maggio 2020, considerato il numero delle domande convalidate, è stata disposta la chiusura del portale dedicato alla cambiale agraria e della pesca, in quanto si è raggiunto il tetto massimo di 30 milioni di euro.
L’excurcus evolutivo del COVID-19 in materia di attività produttive e commerciali, prosegue con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome tenutasi sabato 18 aprile 2020, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini, ha posto al Governo alcune questioni relative alla ‘fase 2’; due dei punti posti all’attenzione, sono di nostro interesse tra cui il Coordinamento delle fasi della “ripartenza” con la condivisione ed omogeneità dell’utilizzo di DPI, e la ripresa del core economico del nostro Paese, possibile secondo Borraccini con la possibilità di riapertura dei cantieri edili e di alcune filiere produttive maggiormente esposte alla concorrenza internazionale affinchè si dia avvio ad un Piano Strategico per il Made in Italy e possa essere evitata la sostituzione di tali quote di mercato a vantaggio dei competitor stranieri.
Non si può prescindere dal considerare l’impatto del COVID sulle strutture sanitarie.
Come si evince da un articolo pubblicato nella sezione Legal di Deloitte, di cui in allegato, le realtà imprenditoriali che, prima dell’emergenza, non adottavano determinati presidi di sicurezza che oggi sono imprescindibili per garantire la prosecuzione dei lavori in sicurezza e la prevenzione del rischio di contagio (si pensi, ad es., a DPI precedentemente non utilizzati, quali guanti e mascherine) oppure ne adottavano un quantitativo inferiore, potrebbero non essere preparate alla relativa gestione e smaltimento. Ciò specialmente nel settore sanitario e delle RSA, ove tali presidi sono assoggettati alla disciplina dei rifiuti speciali e devono essere smaltiti da fornitori autorizzati.
Infatti come riporta il sito istituzionale dell’Istituto superiore di Sanità, di cui al link, è importante sottolineare che queste strutture, così come altre comunità semichiuse, sono anche a maggior rischio di microfocolai epidemici.
Per monitorare la situazione e dare sostegno al personale impiegato in queste strutture, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) è impegnato su più fronti con attività di sorveglianza mirate a individuare eventuali strategie di rafforzamento dei programmi di prevenzione controllo delle infezioni (Infection prevention and control, IPC) e con attività di supporto volte a fornire risorse e indicazioni sugli ambiti di prevenzione e preparazione della struttura alla gestione di eventuali casi sospetti/confermati di COVID-19.
I settori digitali sono stati e saranno oggetto di impatti positivi già dai primissimi momenti di blocco, eppure non si può prescindere dall’Analisi dei Rischi 231 e della Privacy dlg. 101/2018.
In allegato, si può trovare un rapporto reso pubblico dal GDPR, sulla diffusione di dati strettamente personali soprattutto di pazienti positivi al COVID, ma anche più in generale l’ Impatto del Covid-19 sulla compliance aziendale, di cui in allegato.
Come cita l’articolo “L’aggiornamento del DVR, con l’inclusione del cd. rischio biologico derivante dal contagio da Coronavirus tra i rischi professionali, muove dalla constatazione che, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 81/2008, tutti i rischi professionali, anche occasionali e potenziali, vanno identificati e valutati nella loro ampiezza, alla luce delle mansioni svolte da ciascun dipendente, nonché prevenuti attraverso idonee misure. É evidente che tale rischio, da un lato, assume maggior rilevanza per tutte quelle aziende che operano nei settori della sanità e si occupano direttamente della cura e della salute della persona e che sono direttamente esposti a tale rischio, dall’altro, proprio per la sua natura di rischio cd. biologico generico e per la sua facile trasmissibilità, diventa un rischio “comune” a tutte le aziende, seppur con maggiori ricadute in quei contesti lavorativi che operano in stretto contatto con gli utenti e implicano il contatto umano. occorre tener presente che grava sul datore di lavoro un onere di prevenzione in materia di infortuni e malattie sul lavoro, previsto dal D.Lgs. 81/2008, che si coniuga, in particolar modo in questo periodo, con il dovere di adottare, da parte dell’azienda, adeguati modelli di tutela dei lavoratori e di attuazione di misure idonee alla prevenzione del contagio, anche alla luce della responsabilità amministrativa da reato degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001.
Rimarrebbe però da verificare il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e il verificarsi della diffusione del Coronavirus nei luoghi di lavoro, in base alle regole del diritto penale. Si potrebbe sostenere che è compito arduo ricondurre il contagio del lavoratore esclusivamente al contesto lavorativo, visto che, di fatto, si tratta di un virus altamente contagioso la cui trasmissione risiede nella facilità di interazione tra vari soggetti e, in generale, da qualsiasi contatto sociale. Eppure, occorre tener presente, dal punto vista meramente fattuale, che durante l’emergenza sanitaria il contatto sociale è stato di molto ridotto in vista del contenimento del contagio, sicché – si potrebbe affermare – le uniche possibilità di reale contagio vengono fornite dal contesto lavorativo; dal punto di vista, normativo, invece, si rileva anzitutto come i recenti provvedimenti (si veda, in particolare, il Decreto Cura Italia, e la circolazione INAIL) abbiano stabilito una presunzione semplice circa la natura professionale del contagio, al verificarsi di determinati presupposti[3]. Non solo, dal punto di vista dei principi del diritto penale si dovrà considerare che l’art. 41 c.p. non esclude la sussistenza del rapporto di causalità tra condotta ed evento, anche in presenza di più cause preesistenti o concomitanti (ad esempio, un’altra patologia o altre circostanze di contagio), senza contare che la giurisprudenza penale abbraccia una rigorosa interpretazione in materia di reati colposi commessi in violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, tendente a favorire la sussistenza del rapporto causale tra condotta omissiva e evento di reato.
Tuttavia, ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 occorre altresì che il reato, se accertato, sia stato commesso l’interesse o a vantaggio dell’ente: non è difficile ipotizzare che il vantaggio dell’ente potrebbe consistere nel risparmio dei costi derivante dalla non attuazione di tutte le misure di prevenzione idonee a contrastare efficacemente la diffusione del virus (es. adozione di DPI, sanificazione dei luoghi di lavoro, visite mediche frequenti, etc.).
Com’è noto, tuttavia, l’art. 6 del D.lgs. 231/2001 prevede che l’ente non risponde dei reati cd. presupposto commessi dai soggetti responsabili di cui all’art. 5 del medesimo decreto se prova di aver “adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.
Si allega:
la Circolare Inail del 13 aprile 2020
Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
State Aid SA.57185 (2020/N) – Italy COVID-19: Loans provided by ISMEA in favour of undertakings of the agricultural and fishery sector affected by the COVID-19 outbreak
Accordi ISMEA
Privacy | Il trattamento dei dati personali negli ambienti di lavoro ai tempi della pandemia Deloitte Legal – Coronavirus Legal Tips
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15284)
ISMEA, http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11030
Decreto Cura italia, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
Epicentro, https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-strutture-socio-assistenziali-sanitarie
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, http://www.regioni.it/comunicato-stampa/2020/04/18/bonaccini-regioni-al-governo-poste-4-priorita-per-la-ripartenza-610278/
