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Intelligenza artificiale e DVR: quando l’IA entra nella valutazione dei rischi

Intelligenza artificiale e DVR sono ormai un tema concreto per le imprese che introducono sistemi capaci di organizzare attività, analizzare dati, segnalare anomalie, monitorare situazioni operative o supportare decisioni che possono incidere sulla sicurezza.

Ma utilizzare un software dotato di intelligenza artificiale significa automaticamente dover aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi?

No.

La questione decisiva non è semplicemente sapere se un sistema utilizza l’IA, ma capire che cosa cambia concretamente nel lavoro quando quel sistema viene utilizzato.

Se modifica l’organizzazione, i ritmi, le modalità con cui una prestazione viene eseguita oppure influenza decisioni rilevanti per la salute e sicurezza, l’intelligenza artificiale diventa anche un tema di prevenzione aziendale.

Dal 23 ottobre 2026 questo collegamento è espressamente previsto anche dal D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, che adegua la normativa italiana al quadro europeo sull’intelligenza artificiale.

Intelligenza artificiale e DVR: cosa prevede il D.Lgs. 179/2026

L’articolo 42 del D.Lgs. 179/2026 interviene sul rapporto tra sistemi di intelligenza artificiale e salute e sicurezza sul lavoro.

La norma richiede di considerare nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 i sistemi di IA che incidono:

  • sull’organizzazione del lavoro;
  • sui ritmi produttivi;
  • sulle modalità di esecuzione della prestazione;
  • sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza.

Prevede inoltre un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici collegati all’utilizzo di questi sistemi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

Questo significa che l’attenzione deve spostarsi dalla tecnologia in sé ai suoi effetti sull’attività lavorativa.

Un assistente utilizzato per sintetizzare un documento non ha necessariamente lo stesso impatto di un sistema che assegna attività agli operatori, modifica una sequenza produttiva, monitora un’area di lavoro o genera un allarme dal quale dipende una decisione di sicurezza.

Quando l’intelligenza artificiale entra nella valutazione dei rischi?

Alcuni esempi aiutano a comprendere meglio il problema.

Un sistema può:

  • assegnare o modificare compiti e priorità;
  • influenzare turni, pause o carichi di lavoro;
  • condizionare i ritmi produttivi;
  • monitorare attività, prestazioni o comportamenti;
  • elaborare dati provenienti da videocamere, sensori o dispositivi indossabili;
  • produrre segnalazioni o raccomandazioni di sicurezza;
  • autorizzare, bloccare o modificare determinate operazioni;
  • intervenire nella gestione di macchine, impianti o manutenzioni;
  • supportare decisioni che possono avere conseguenze sulla salute e sicurezza.

In situazioni di questo tipo, la domanda da porre non è solo:

“Il sistema funziona?”

Occorre anche chiedersi:

“Cosa succede alle persone, ai processi e alla sicurezza quando il sistema funziona, quando sbaglia e quando non è disponibile?”

È questo passaggio che trasforma un progetto apparentemente soltanto tecnologico in un tema che può riguardare anche la valutazione dei rischi.

Intelligenza artificiale e DVR: ogni utilizzo richiede un aggiornamento?

No.

È importante evitare una lettura automatica secondo cui l’introduzione di qualsiasi strumento di IA comporterebbe necessariamente la riscrittura del DVR.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede già che la valutazione venga rielaborata quando intervengono modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il punto è quindi verificare la rilevanza concreta del cambiamento.

Un sistema che aiuta un ufficio a classificare documenti presenta uno scenario diverso da un algoritmo che distribuisce automaticamente i carichi di lavoro o da un sistema di computer vision che genera alert relativi a situazioni potenzialmente pericolose.

La corretta domanda è quindi:

l’introduzione dell’IA modifica rischi esistenti oppure ne introduce di nuovi?

Quali rischi possono introdurre i sistemi di IA

Quando un sistema incide sul lavoro, l’analisi non dovrebbe fermarsi ai rischi informatici.

Gli effetti possono riguardare contemporaneamente più dimensioni.

Rischi operativi e fisici

Un sistema di IA può non riconoscere una situazione pericolosa oppure generare un falso allarme.

La qualità dell’output può dipendere dai sensori, dai dati disponibili e dalle condizioni nelle quali il sistema viene utilizzato.

Tra gli aspetti da valutare possono quindi rientrare:

  • falsi negativi e mancato rilevamento di un pericolo;
  • falsi allarmi;
  • errori provenienti dai dati o dai sensori;
  • indisponibilità o malfunzionamento;
  • eccessivo affidamento sulle indicazioni automatiche;
  • assenza di procedure alternative in caso di guasto.

Un sistema automatico può aiutare una persona a decidere.

Non dovrebbe però creare l’illusione che la decisione automatizzata equivalga automaticamente a una decisione sicura.

Rischi organizzativi

L’intelligenza artificiale può modificare il lavoro anche senza intervenire direttamente su una macchina.

Può distribuire attività, attribuire priorità, suggerire tempi, assegnare carichi o monitorare l’esecuzione.

Possono quindi emergere:

  • cambiamenti delle mansioni;
  • aumento dei ritmi;
  • distribuzione squilibrata dei carichi;
  • riduzione dell’autonomia;
  • sovrapposizione tra decisione umana e indicazione automatica;
  • responsabilità non sufficientemente chiare.

Il rischio nasce, in alcuni casi, proprio dall’incertezza su chi deve decidere e chi deve intervenire quando uomo e sistema forniscono indicazioni differenti.

IA, carico cognitivo e rischi psicosociali

Esistono poi effetti meno immediatamente visibili.

Il monitoraggio continuo può aumentare la pressione percepita.

La presenza di numerosi alert può generare sovraccarico informativo.

Decisioni automatiche non sufficientemente comprensibili possono ridurre la percezione di controllo sul proprio lavoro.

Tra gli elementi da osservare possono quindi esserci:

  • stress legato al monitoraggio;
  • pressione sulle prestazioni;
  • sovraccarico informativo;
  • riduzione dell’autonomia;
  • scarsa comprensibilità delle decisioni;
  • difficoltà nel rapporto con responsabili e colleghi.

Il tema è particolarmente importante nei sistemi utilizzati per la gestione dei lavoratori e delle prestazioni, sui quali anche EU-OSHA ha sviluppato analisi specifiche.

Dati, privacy e cybersecurity: collegati, ma non sono il DVR

Molti sistemi di IA utilizzati in azienda elaborano informazioni provenienti da videocamere, sensori, software gestionali, dispositivi indossabili o piattaforme digitali.

Possono quindi emergere anche problemi relativi a:

  • qualità e rappresentatività dei dati;
  • accessi impropri;
  • tracciabilità;
  • discriminazioni;
  • privacy;
  • cybersecurity;
  • insufficiente controllo umano.

Questi aspetti devono dialogare con la sicurezza sul lavoro, ma non vanno confusi.

Valutazione dei rischi lavorativi, valutazioni privacy e adempimenti previsti dall’AI Act hanno presupposti e finalità differenti.

Nei progetti più complessi, tuttavia, devono essere coordinati.

Intelligenza artificiale e DVR: informazione, formazione e supervisione umana

La tecnologia non elimina il ruolo delle persone.

L’articolo 42 del D.Lgs. 179/2026 richiede che i lavoratori ricevano informazione e formazione sui rischi specifici collegati all’utilizzo dei sistemi e sulle misure adottate.

Quando si utilizzano sistemi classificati come ad alto rischio ai sensi dell’AI Act, possono inoltre applicarsi specifici obblighi previsti dal Regolamento europeo.

L’articolo 26 del Regolamento UE 2024/1689 stabilisce, tra l’altro, che i deployer dei sistemi di IA ad alto rischio affidino la supervisione umana a persone dotate della necessaria competenza, formazione, autorità e sostegno.

È però importante non estendere automaticamente questi obblighi a qualsiasi applicazione di intelligenza artificiale.

Prima occorre capire che tipo di sistema viene utilizzato, per quale finalità e quale disciplina gli sia concretamente applicabile.

L’intelligenza artificiale può redigere automaticamente il DVR?

L’IA può essere utile anche nel lavoro di prevenzione.

Può aiutare a ordinare informazioni, confrontare dati, classificare documenti, individuare anomalie o analizzare grandi quantità di evidenze.

Questo non significa che possa sostituire il processo aziendale di valutazione dei rischi.

Un modello può produrre rapidamente un documento.

Ma non conosce automaticamente:

  • come viene realmente svolta una mansione;
  • le condizioni concrete dell’ambiente;
  • le interazioni tra persone, macchine e procedure;
  • le anomalie osservate sul campo;
  • l’efficacia reale delle misure adottate;
  • i comportamenti organizzativi dell’impresa.

La responsabilità della valutazione resta all’interno del sistema previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro effettua la valutazione con la collaborazione del RSPP e, nei casi previsti, del medico competente, previa consultazione del RLS.

L’intelligenza artificiale può quindi essere uno strumento di supporto.

Non il soggetto responsabile della valutazione.

L’IA può essere anche uno strumento di prevenzione

Il rapporto tra intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro non è soltanto quello di un nuovo rischio.

La tecnologia può anche contribuire alla prevenzione.

Un sistema di computer vision può, ad esempio, individuare una condizione potenzialmente pericolosa e generare un alert.

Sistemi predittivi possono aiutare a intercettare anomalie.

L’analisi dei dati può evidenziare ricorrenze negli incidenti o nei near miss difficili da riconoscere manualmente.

Ma rimane essenziale una distinzione:

rilevare un possibile pericolo non significa averlo automaticamente gestito.

L’alert può richiamare l’attenzione dell’operatore o del responsabile affinché verifichi la situazione e assuma la decisione appropriata.

La supervisione umana resta quindi parte essenziale del processo.

Un percorso pratico per l’impresa

Nel rapporto tra intelligenza artificiale e DVR, il primo passo non dovrebbe essere aprire il documento e iniziare a riscriverlo.

È molto più utile partire dalla realtà.

L’organizzazione può innanzitutto:

  1. individuare i sistemi di IA già utilizzati o in fase di introduzione;
  2. capire quali processi, mansioni e persone interessano;
  3. verificare se modificano organizzazione, ritmi, modalità operative o decisioni di sicurezza;
  4. individuare errori prevedibili, limiti e condizioni di malfunzionamento;
  5. definire chiaramente supervisione umana e responsabilità;
  6. prevedere procedure alternative quando il sistema non è disponibile;
  7. integrare la valutazione quando ne ricorrono i presupposti;
  8. informare e formare i lavoratori;
  9. coinvolgere i soggetti della prevenzione previsti dal D.Lgs. 81/2008;
  10. monitorare anomalie, incidenti, segnalazioni e near miss.

Nei casi più articolati sarà inoltre opportuno coordinare competenze relative a sicurezza sul lavoro, organizzazione, HR, IT, privacy, cybersecurity e governance dell’intelligenza artificiale.

Dalla tecnologia alla prevenzione

L’intelligenza artificiale non è più soltanto un tema informatico.

Quando un sistema modifica il modo in cui il lavoro viene organizzato, monitorato, controllato o svolto può modificare anche il sistema di prevenzione dell’impresa.

Per questo intelligenza artificiale e DVR devono essere messe in relazione partendo dagli effetti reali della tecnologia, non dalla semplice presenza di una funzione definita “AI”.

Governare l’innovazione significa comprenderne vantaggi, limiti, errori prevedibili e conseguenze sulle persone.

ICP – Innovazione, Consulenza e Progetti supporta le imprese nella valutazione degli impatti organizzativi e di sicurezza collegati all’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale, integrando competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, organizzazione, sistemi di gestione e compliance.

Marco Marinò


FAQ – Intelligenza artificiale e DVR

Intelligenza artificiale e DVR: quando un sistema deve essere considerato nella valutazione dei rischi?

Quando il sistema incide concretamente sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o su processi decisionali rilevanti per la sicurezza, deve essere considerato nell’ambito della valutazione dei rischi.

Ogni utilizzo dell’intelligenza artificiale richiede l’aggiornamento del DVR?

No. La presenza di IA non determina automaticamente una rielaborazione del documento. Occorre verificare gli effetti concreti del sistema e se produca modifiche significative per la salute e sicurezza.

Chi deve valutare i rischi collegati all’intelligenza artificiale?

Restano valide le responsabilità previste dal D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro effettua la valutazione con la collaborazione del RSPP e del medico competente quando previsto, previa consultazione del RLS.

Quale formazione serve ai lavoratori che utilizzano sistemi di IA?

Deve essere adeguata ai rischi specifici collegati al sistema concretamente utilizzato e alle misure di prevenzione e protezione adottate. Non esiste quindi un unico programma valido per qualsiasi applicazione di IA.

L’intelligenza artificiale può redigere automaticamente il DVR?

Può supportare la raccolta e l’analisi delle informazioni, ma non sostituisce il processo di valutazione dei rischi né le responsabilità previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza.

Come si collegano D.Lgs. 179/2026 e D.Lgs. 81/2008?

Il D.Lgs. 179/2026 introduce un riferimento specifico ai sistemi di IA che incidono sul lavoro e sui processi decisionali di sicurezza, collegandoli alla valutazione dei rischi disciplinata dal D.Lgs. 81/2008.

Qual è il rapporto tra intelligenza artificiale e DVR e gli obblighi dell’AI Act?

Sono piani collegabili ma distinti. L’AI Act disciplina i sistemi di IA e introduce obblighi specifici, soprattutto per determinate categorie di sistemi ad alto rischio. Il DVR riguarda invece la valutazione dei rischi per salute e sicurezza dei lavoratori. Nei casi applicabili le due discipline devono essere coordinate.

Come si valuta un sistema che fornisce solo raccomandazioni?

Va considerata l’influenza reale della raccomandazione sulle decisioni umane. Se l’operatore tende ad affidarsi sistematicamente all’output, anche un sistema apparentemente solo consultivo può avere conseguenze operative rilevanti.

Cosa occorre prevedere se il sistema di IA sbaglia o smette di funzionare?

È utile valutare errori e indisponibilità prevedibili, definire responsabilità chiare e predisporre modalità alternative che permettano di mantenere condizioni operative sicure anche senza il sistema.


Fonti principali

Fonti

D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/10/08/26G00200/SG

D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179
Normattiva
https://www.normattiva.it/eli/id/2026/10/08/26G00200/CONSOLIDATED

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Normattiva
https://www.normattiva.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/CONSOLIDATED

Regolamento (UE) 2024/1689 – Artificial Intelligence Act
EUR-Lex
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/ita

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Verso l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro
https://www.lavoro.gov.it/news/contributi-verso-losservatorio-ia-ministero-del-lavoro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DM n. 180 del 17 dicembre 2025 – Linee guida per l’implementazione dell’IA nel mondo del lavoro
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/pagine/DM-n-180-del-17122025

EU-OSHA
Artificial intelligence for worker management: implications for occupational safety and health
https://healthy-workplaces.osha.europa.eu/sites/hwc/files/hwc/publication/artificial-intelligence-osh-summary_en.pdf

EU-OSHA
Worker participation and representation: the impact on risk prevention of AI worker management systems
https://healthy-workplaces.osha.europa.eu/en/publications/worker-participation-and-representation-impact-risk-prevention-ai-worker-management-systems

Garante per la protezione dei dati personali
Provvedimento relativo all’analisi di linguaggio, emozioni e stress dei dipendenti
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10255522

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